la seguente legge: Art. 1. 1. L'articolo 1 della legge regionale 9 febbraio 1987, n. 13, e' sostituito dal seguente: "Art. 1. 1. La Regione e' autorizzata a concedere ai comuni, sedi di istituti penitenziari, alle cooperative che abbiano almeno il 40 per cento di soci detenuti od ex detenuti occupati, alle associazioni che abbiano come scopo preminente la risocializzazione dei detenuti, o consorzi composti esclusivamente da cooperative aventi le caratteristiche sopra descritte, per l'anno 1991 e seguenti, contributi per attivita' e progetti finalizzati alla risocializzazione dei detenuti".