la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. L'articolo 1 della legge regionale 9 febbraio 1987, n.  13,  e'
sostituito dal seguente:
 
                              "Art. 1.
 
   1.  La  Regione  e'  autorizzata  a  concedere  ai comuni, sedi di
istituti penitenziari, alle cooperative che abbiano almeno il 40  per
cento di soci detenuti od ex detenuti occupati, alle associazioni che
abbiano  come  scopo  preminente la risocializzazione dei detenuti, o
consorzi   composti   esclusivamente   da   cooperative   aventi   le
caratteristiche   sopra   descritte,  per  l'anno  1991  e  seguenti,
contributi   per    attivita'    e    progetti    finalizzati    alla
risocializzazione dei detenuti".